Medico di famiglia

La figura del medico di famiglia

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C’era una volta una famiglia che viveva in una piccola città di provincia. Un giorno, il capo famiglia si ammalò improvvisamente e non sapevano a chi rivolgersi per avere aiuto. Fortunatamente, il loro medico di famiglia, che conosceva la loro situazione e la loro storia clinica, li aiutò in modo tempestivo e professionale.

Il medico di famiglia: una figura insostituibile

Questa storia dimostra l’importanza della figura del medico di famiglia nella vita delle persone. Il medico di famiglia è colui che conosce la storia clinica del paziente e la sua situazione personale, il che lo rende un punto di riferimento insostituibile per la salute delle persone.

Il medico di famiglia non è solo un medico, ma anche un amico e un confidente, che ascolta e consiglia i suoi pazienti. È per questo motivo che avere un medico di famiglia è importante per tutti, indipendentemente dall’età o dalla situazione economica.

Come tutte le professioni deve essere assicurata

Inoltre, è importante sottolineare l’importanza di avere un’assicurazione professionale per i medici di famiglia. Questo è un elemento fondamentale per garantire la qualità dei servizi forniti dai medici di famiglia e per proteggere i pazienti in caso di eventuali errori o negligenze.

Immagina di avere un medico di famiglia che si prenda cura di te con competenza e professionalità, sapendo di essere protetto in caso di eventuali errori o negligenze.

Questo è possibile se scegli un medico di famiglia che abbia un'assicurazione professionale.

Il medico di famiglia o medico di assistenza primaria è colui che presta assistenza sanitaria sul territorio per conto del SSN (Servizio Sanitario Nazionale).

È colui con cui il paziente normalmente ha il primo approccio per problematiche di salute. Egli interviene autonomamente o, laddove la questione richieda approfondimenti o competenze specifiche, dirottando il paziente verso medici specialisti.

La figura del medico di famiglia secondo la giurisprudenza della Cassazione

Quindi il medico di famiglia è un pubblico ufficiale che, “svolge l’attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazioni alla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private convenzionate” (Cass. n. 27988/2017).

La scelta del medico avviene attraverso elenchi tenuti dalle ASL, in forza di un rapporto di convenzionamento con i professionisti.

La responsabilità delle ASL per le prestazioni rese dai medici di famiglia

I pazienti danneggiati dalla condotta del proprio medico di base possono agire per ottenere il risarcimento non solo verso lo stesso sanitario, ma anche nei confronti dell’ASL di appartenenza.

Infatti, la Legge n. 24 del 2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), ha riconosciuto che le ASL rispondono dei danni cagionati a terzi dai medici convenzionati, prevedendo espressamente all’art. 7 comma II che “La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.

La Legge ha quindi recepito e fatto proprio l’indirizzo intrapreso dalla Cassazione con la sentenza n. 6243 del 27 marzo 2015 con la quale fu statuito che “L’ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell’art. 1228 c.c., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge”.La responsabilità della ASL trova allora il suo fondamento non in una culpa in vigilando ma, ex art. 1228 c.c., nel rischio insito nell’utilizzazione di terzi nell’adempimento di una propria obbligazione.

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