Medico dipendente pubblico

Medico dipendente pubblico

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Il Medico dipendente ospedaliero

Profili di responsabilità civile

L’articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, meglio nota come Legge Gelli-Bianco, ha ridisegnato la disciplina relativa alla disciplina civilistica delle strutture ospedaliere e degli esercenti le professioni sanitarie.

Il primo comma di questa legge stabilisce che la struttura sanitaria pubblica o privata che nell’adempimento della propria obbligazione si avvalga dell’opera di esercenti la professione socio-sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura stessa, risponde ai sensi degli art. 1218 e 1228 delle loro condotte dolose o colpose.

Questa disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intra-muraria, ovvero nell’ambito dell’attività di sperimentazione e di ricerca clinica, ovvero in regime di convenzione con il SSN nonché attraverso la telemedicina.

La responsabilità contrattuale della struttura sanitaria

La legge 24 del 2017, nota anche come legge Gelli-Bianco, ha sancito la responsabilità contrattuale ex artt. 1218-1228 c.c. delle strutture sanitarie pubbliche o private, anche in relazione alle prestazioni rese dai professionisti sanitari di cui le strutture sanitarie si avvalgono per adempiere le proprie obbligazioni.

La responsabilità extra-contrattuale dell’operatore sanitario che opera all’interno della struttura sanitaria

Viene invece definitivamente stabilito che al di fuori dei casi in cui abbiano agito in esecuzione di una obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente, i professionisti che operino all’interno delle strutture sanitarie pubbliche e private e quelli che svolgono la loro attività in regime di convenzione con il SSN rispondono del loro operato nei confronti del paziente ai sensi dell’art. 2043 del c.c.

In pratica, l’esercente della professione sanitaria sarà soggetto ad un diverso regime di responsabilità civile, con tutto quello che ne consegue sotto il profilo dell’onere probatorio e dei termini di prescrizione, a seconda che l’attività venga espletata in veste di lavoratore dipendente  o di libero professionista.

Il doppio binario istituito dalla Legge Gelli/Bianco

In pratica, viene introdotto un “doppio binario” di responsabilità civile: da una parte la struttura sanitaria pubblica o privata che risponde a titolo di responsabilità contrattuale, mentre dall’altro, l’esercente della professione sanitaria che risponde del proprio operato a titolo di responsabilità extracontrattuale.

Quali implicazioni pratiche derivano dal doppio binario?

Il regime della responsabilità ex art. 2043 c.c. comporta alcuni elementi di differenziazione diametralmente opposti a quelli della responsabilità contrattuale.

In primo luogo per quanto riguarda la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ridotta a cinque anni in luogo dei dieci previsto per la responsabilità contrattuale.

In secondo luogo, tale distinzione inciderà altresì sul profilo dell’accertamento e della determinazione della responsabilità e del danno nel contenzioso, in quanto l’onere probatorio graverà sulla parte che contesta un errore all’operatore sanitario (leggasi paziente).

Quest’ultima circostanza è di non poca importanza in quanto in un contesto complesso per la ricostruzione della dinamica clinica, quale è solitamente l’ambito sanitario, il mancato accertamento di una colpa diretta dell’operatore sanitario e causalmente riferibile al danno lamentato porterà alla assoluzione civilistica del professionista.

L’azione diretta del danneggiato

La nuova legge, infine, introduce all’art. 12 la possibilità per il paziente danneggiato di agire in giudizio mediante la c.d. azione diretta contro l’assicuratore del responsabile del danno (struttura o medico libero professionista), con la conseguenza che potranno esserci procedimenti civili che al loro interno dovranno seguire regole diverse a seconda dei soggetti coinvolti.

Il triplo binario come conseguenza dell’assetto delineato

Inoltre, se consideriamo che le azioni di rivalsa ex art. 9 della legge Gelli prevedono che l’esercente della professione sanitaria risponda solo in caso di dolo o colpa grave non è inverosimile che in realtà si possa avere un triplo binario:

responsabilità contrattuale per le strutture sanitarie;

responsabilità extracontrattuale per gli esercenti la professione sanitaria, ma con il limite del dolo e della colpa grave nel caso in cui si agisca in giudizio contro la struttura sanitaria;

responsabilità extracontrattuale per esercenti professione sanitaria, ex art. 2043 del codice civile, ma senza limite di dolo o colpa grave nei confronti del medico che subisca azione diretta da parte del terzo danneggiato.