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In Italia l’obbligo di assicurazione professionale è stato introdotto nel 2012 e riguarda tutti i professionisti iscritti agli albi professionali, anche se molti continuano ancora ad ignorare l’osservanza di questa disposizione (avvocati a parte per i quali è intervenuta specifica regolamentazione).

Decreto Legislativo 137/2012 Art. 5 – Obbligo di assicurazione

al professionista è chiesta una diligenza diversa e superiore a quella del ‘buon padre di famiglia’ o del comune cittadino.

  • è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

  • La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

  • Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.”

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Il tuo lavoro coincide con la tua persona. È un bene prezioso che va tutelato.

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GLI ERRORI CHE PUÒ COMMETTERE IL PROFESSIONISTA

NEGLIGENZA

quando vengono trascurate per superficialità o disattenzione le regole e le modalità comuni nello svolgere un’attività

IMPRUDENZA

quando un’attività è svolta in modo poco prudente, avventato, impulsivo

IMPERIZIA

particolarmente importante per i professionisti, l’imperizia è lo svolgimento di particolari e complesse attività senza averne la capacità tecnica specifica.

I TRE LIVELLI DI GRAVITÀ DELLA COLPA

COLPA LIEVISSIMAè la meno grave, quella che è passibile delle minori conseguenze possibili.

COLPA LIEVEquando non viene rispettata la normale diligenza richiesta ad un professionista.

COLPA GRAVENon vengono rispettate nemmeno le più elementari indicazioni di condotta, che chiunque rispetterebbe.

L’analisi delle polizze merita quindi massima attenzione
La probabilità di prendere decisioni sbagliate è molto alta.

Li trovi scritti in ogni contratto. Sono tutti i casi in cui la polizza opera oppure non opera. Presta molta attenzione per non trovarti nella situazione di aver scelto la polizza più economica, senza renderti conto, alla fine, che ha una copertura troppo limitata e che magari non paga alcune cause frequenti di danno;

Devi chiedere al tuo assicuratore che la polizza copra anche la colpa grave, che è l’accadimento più rischioso in termini economici e di entità del danno;

Generalmente una polizza prevede che per ogni sinistro esista una parte di danno che rimane a tuo carico. Vediamo in che modo:

La franchigia è un importo fisso che rimane a tuo carico in caso di sinistro (1.000 €), mentre lo scoperto è una percentuale del danno indennizzabile che, anche questo, rimane sempre a tuo carico (10% su indennizzo di 100.000 € = 10.000 €).

Puoi trovarle applicate sia singolarmente che in abbinato, ad esempio regolando lo scoperto attraverso l’imposizione di un minimo e di un massimo (Scoperto 10% con un minimo di 2.000 € ed un massimo 20.000 €). Questo significa che l’importo a tuo carico oscillerà tra un minimo di 2.000 € a un massimo di 20.000 € facendo sempre riferimento al 10% di quanto indennizzabile.

Si tratta del massimo esborso che la compagnia si impegna a pagare in caso di danno. Chiaramente, il massimale dovrà essere proporzionato all’entità del danno che potremmo produrre, alla tipologia di attività e al volume d’affari.

Può capitare di avere due polizze diverse stipulate per lo stesso rischio. Il risarcimento non può superare il danno effettivamente subito, e in caso di una pluralità di assicurazioni per lo stesso rischio, dovrebbero rispondere tutte in proporzione.

Ma non va sempre liscia: molte assicurazioni usano la formula per cui ‘prima paga l’altra, e dove non arriva il massimale integro io’. Ora, è intuitivo che se due polizze stipulate dalla stessa persona contengono questa condizione, può nascere un problema nel risarcire il danno.
Meglio starci attenti.

Non sempre la compagnia assicurativa garantisce la copertura delle spese legali, ma garantisce a se stessa la scelta di intervenire o meno sostituendosi al proprio assicurato nel procedimento penale che lo interessa. Il motivo è facile da intuire: dall’esito del procedimento penale spesso deriva la quantificazione del risarcimento in sede civile, che è la compagnia a dover sborsare. Quindi, a meno che sul contratto non sia scritto diversamente, per ‘Spese Legali’ non si intende che l’assicurazione paga il nostro avvocato di fiducia e i nostri consulenti tecnici, ma che può decidere se subentrare nel procedimento a nostro carico in base alla sua convenienza.

In generale le polizze coprono le richieste di risarcimento avanzate durante il periodo di copertura della polizza, anche per danni cagionati in passato.
Ad esempio, io posso aver provocato un danno senza essere assicurato, essermi assicurato in un secondo momento, e aver ricevuto richiesta di risarcimento dopo la stipula della polizza.
Quali sono le insidie?

Le polizze possono prevedere un periodo massimo di retroattività, oltre il quale non rispondere: ad esempio “sinistri occorsi fino a tre anni prima della data di stipula”. Questa clausola è sempre da prendere in considerazione quando valuti una polizza professionale.

La garanzia postuma è invece una copertura aggiuntiva in cui l’assicurazione si impegna a coprire gli ex assicurati che cessano l’attività professionale per un certo numero di anni.

clausola che consente all’assicurato di comunicare alla compagnia le circostanze di cui sia venuto a conoscenza in corso di contratto e che potrebbero dare origine, in futuro, ad una richiesta risarcitoria;

clausola che ha la finalità di garantire la copertura di quei sinistri che potrebbero sorgere in corso di validità della polizza e che sono riconducibili  a circostanze già note all’assicurato, a condizione che la mancata segnalazione non sia dovuta ad intenzioni dolose.

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