Medico libero professionista

Medico Libero Professionista

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Il Medico Libero Professionista

Profili di responsabilità civile

Il medico libero professionista è nell’attuale sistema previsto dalla Legge Gelli la figura più esposta al rischio di dover rispondere personalmente e con il proprio patrimonio personale ad eventuali richieste di risarcimento avanzate dai propri pazienti. Questo accade perché il libero professionista non ha una struttura sanitaria che risponde in prima istanza del proprio operato a titolo di responsabilità contrattuale, come invece accade per i dipendenti privati o pubblici.

Le fonti normative che disciplinano gli obblighi assicurativi dei professionisti, ovvero:

  • l’art. 1o della legge Gelli;
  • l’articolo 3, comma 5, lettera e) del dl 13 agosto 2011, n. 138 s.m.i.

Tale ultima previsione in particolare prevede che gli esercenti la professione sanitaria, in qualità di liberi professionisti che abbiano in essere un rapporto contrattuale con i propri pazienti, siano tenuti nel reciproco interesse di tutela del proprio patrimonio e di protezione del cliente a stipulare idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile.

I liberi professionisti finiscono così per essere equiparati alle strutture sanitarie stesse, essendo tenuti ad organizzare e gestire il rischio  e le relative ricadute, in questo caso esclusivamente mediante idonea copertura assicurativa non essendo contemplata la possibilità di adottare misure di autoassicurazione come previsto per le strutture sanitarie.

Questa disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intra-muraria, ovvero nell’ambito dell’attività di sperimentazione e di ricerca clinica, ovvero in regime di convenzione con il SSN nonché attraverso la telemedicina.

Le coperture assicurative previste dalla citata normativa recepiscono il modello claims made ed è per legge previsto l’obbligo in capo alla compagnia assicurativa di offrire all’assicurato libero professionista sempre e comunque una clausola postuma decennale in caso di cessazione del contratto per qualunque motivo (fatta salva la libertà contrattuale delle parti le condizioni generali disciplinano l’offerta di un periodo di ultrattività decennale per le richieste presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi)