Polizza Cane e Gatto
Pet Insurance
L'assicurazione per gli animali domestici
A preoccupare le famiglie con animali non è però solo la salute e la sicurezza del pet, ma anche il rischio che il proprio animale possa causare danni a cose, persone o altri animali. Anche in questo caso le spese per eventuali risarcimenti possono essere molto rilevanti.
I proprietari per riuscire a tutelare il proprio animale, assicurandosi la copertura di spese mediche impreviste, e allo stesso tempo le proprie finanze, mettendosi al riparo da danni a terzi e potendo contare sulla tutela legale in caso di un’eventuale controversia giudiziale o stragiudiziale, hanno la possibilità di sottoscrivere una polizza “pet”, sottolinea il presidente di Anapa (Associazione nazionale agenti professionisti di assicurazione), Vincenzo Cirasola.
Gli animali domestici sono un membro effettivo delle famiglie degli italiani: non si bada a spese, soprattutto per curarli e tutelarne la salute. Tanto che nel 2022 le spese veterinarie si stima abbiano ampiamente superato un miliardo di euro, sulla base dei dati della Ragioneria generale dello Stato, ma anche delle consapevolezza che non tutti gli esborsi vengono dichiarati nei modelli Irpef (dove comunque si registra +12% rispetto al pre pandemia). Valore destinato ad aumentare a causa di cure veterinarie sempre più sofisticate e onerose, con interventi che possono costare diverse migliaia di euro.
La responsabilità civile derivante dalla proprietà di animali domestici
L'art. 2052 del Codice Civile
Prendersi cura di un animale domestico è un piacere ma comporta anche delle responsabilità, grandi e piccole.
Cosa rischia chi ha la proprietà dell’animale o chi, a vario titolo, se ne prende cura?
L’articolo 2052 del Codice civile stabilisce che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Si tratta di un’ipotesi di “responsabilità oggettiva” per cui il proprietario o il custode rispondono dei danni cagionati dall’animale per il solo fatto di possederlo o utilizzarlo, salvo che provino il caso fortuito, da intendersi quale fattore esterno, imprevedibile, inevitabile ed eccezionale.
Bisogna però considerare anche il comportamento di chi subisce i danni da parte dell’animale, in particolare quando un comportamento umano imprudente risulta essere l’esclusiva causa del danno.
Infatti, nel caso di un danno provocato dal morso di un cane, il Tribunale di Ascoli Piceno ha ritenuto che l’incidente fosse dovuto esclusivamente alla condotta imprudente del danneggiato, che si era avvicinato senza alcuna necessità ad un animale legato, a lui sconosciuto, e che manifestava, abbaiando, segni di nervosismo aggressivo verso l’estraneo (Tribunale Ascoli Piceno, sentenza 26.10.2016).
Non costituiscono, invece, caso fortuito, il fatto improvviso e imprevedibile dell’animale, un suo repentino mutamento di umore, o ancora il fatto che l’animale sia stato in precedenza sempre tranquillo e mansueto, in quanto l’imprevedibilità è comunemente ritenuta una sua caratteristica connaturata. Per questo la Cassazione ha condannato al risarcimento dei danni conseguenti una caduta da cavallo il gestore di un maneggio (sentenza Cassazione civile n. 7903/2015).
L’art. 2052 del Codice civile fa riferimento ai due concetti di “custodia” ed “uso”.
Secondo la tesi del rapporto di custodia, è responsabile chiunque abbia il potere di controllo sull’animale.
A titolo esemplificativo, sarebbe responsabile del danno cagionato da un cane non il padrone ma il proprietario della pensione in cui era ospitato o il veterinario che lo aveva in cura.
Più recentemente si è affermata la diversa teoria del rapporto d’uso, che ritiene responsabile dei danni il proprietario o chi ne fa uso.
Riprendendo l’esempio di prima, per il cane lasciato presso una pensione per animali risponderebbe solamente il proprietario e non il custode. In tal senso, non è stato ritenuto responsabile del danno provocato dal calcio di un cavallo colui che lo montava provvisoriamente, ma il gestore del maneggio (sentenza Cassazione civile n. 10189/2010).
Il proprietario si libera della responsabilità solo ove provi di essersi spogliato dell’utilizzo dell’animale.
Con la sentenza n. 333/2017 il tribunale di Pordenone ha condannato al risarcimento dei danni patiti da una donna – caduta dalla bici perché un cane le aveva tagliato la strada – il figlio della reale padrona dell’animale, che quel giorno lo aveva portato fuori ed era l’unico ad esercitare l’effettiva vigilanza sul cane al momento del sinistro.
Ovviamente resta la responsabilità del proprietario qualora questi sia in grado di esercitare il controllo sull’animale ovvero lo abbia affidato a persona non in grado di esercitare una effettiva custodia.
La Cassazione penale ha condannato il proprietario di un cane per le lesioni cagionate a un bimbo dal morso dell’animale, anche se il cane era stato affidato temporaneamente al padre dell’imputato, ritenuta persona non in grado di controllarlo (sentenza Cassazione penale n. 30548/2016).
Quali sono i presupposti per applicare l’art. 2052 del codice civile?
La responsabilità è attribuita al proprietario anche se l’animale viene abbandonato, come ribadito dalla normativa penale, che punisce severamente l’abbandono ed il maltrattamento degli animali.



